DIAGOSI ENERGETICHE: Aggiornamenti normativi 2026
12/05/2026
Lo scenario normativo che regola l’efficienza energetica in Italia prevede in arrivo nel 2026* delle modifiche sostanziali rispetto allo storico D.Lgs 102/2014, principalmente riferite all’entrata in vigore della nuova Direttiva Europea 2023/1791 (EED – Energy Efficiency Directive).
La Direttiva 2023/1791 stabilisce dei nuovi obiettivi di efficienza energetica nel territorio UE, con un inserimento di obiettivi più stringenti che puntano a garantire una riduzione dei consumi di energia finale dell’11,7% con target 2030, rispetto a quanto previsto nello scenario 2020 (Green Deal Europeo). L’obiettivo è l’accelerazione della transizione energetica dell’Unione Europea verso un sistema a dipendenza ridotta sulle importazioni di energia, in cui sono promosse e attuate pratiche industriali più sostenibili
*L’italia è in ritardo sul limite di recepimento negli Stati membri, fissato all’11 ottobre 2025.

Roadmap europea verso il target Net Zero 2050
Cosa cambia per le imprese
Lo svolgimento delle attività di Diagnosi Energetica è storicamente richiesto dal 2015, con ciclo di aggiornamento ogni 4 anni, e prevede l’obbligo per le grandi imprese (+250 dipendenti, +50M€ fatturato annuo) e per le imprese energivore (consumi di energia > 1GWh/anno).
All’atto pratico, i nuovi obiettivi della Direttiva 2023/1791 saranno perseguiti introducendo dei nuovi obblighi di diagnosi energetica e l’adozione di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001) per le imprese. In particolare, sono previste:
- Nuove soglie per l’obbligo di diagnosi energetica basate sui consumi in TJ/anno.
- Introduzione di un Piano d’Azione per l’efficienza energetica obbligatorio a partire dal 2025/26.
Tra le principali novità viene annullata la distinzione tra grande impresa, PMI e/o impresa energivora, in quanto gli obblighi sono calcolati unicamente sui consumi energetici, a prescindere dalla dimensione e anagrafica dell’impresa.
Nuove soglie
I nuovi obblighi sono ripartiti per scaglione in base al consumo medio finale dell’impresa, calcolato come media della somma di tutti i consumi dei vettori energetici sui tre anni precedenti:

Soglie di applicazione dei nuovi obblighi introdotti dalla Direttiva Europea 2023/1791 EED
Per le imprese multisito viene mantenuto il principio della clusterizzazione, che permette di effettuare la diagnosi energetica su un campione rappresentativo dei siti in gestione, secondo le linee guida pubblicate da Enea.
Piano d’azione
La seconda importante novità è l’introduzione del Piano D’Azione, con cui le imprese devono realizzare gli interventi di efficientamento energetico identificati dall’analisi energetica in base ai criteri di fattibilità tecnico-economica.

Il Piano d’Azione dovrà essere reso pubblico annualmente mediante la pubblicazione di un bilancio di sostenibilità o di una relazione dedicata, in cui l’impresa riporta in maniera trasparente il tasso di attuazione degli interventi e i risultati conseguiti in ambito di risparmio energetico.
Le informazioni riportate dal Piano d’azione dovranno essere trasmesse su un portale dedicato ENEA.
Comunicazione dei risparmi energetici e scadenze
Il nuovo termine entro il quale le imprese devono svolgere la prima Diagnosi Energetica è l’11 ottobre a decorrere dal 2026, nel caso in cui ricadano nei nuovi obblighi. Le imprese che già svolgono la diagnosi energetica in conformità al D.Lgs 102/2014 proseguono invece con l’aggiornamento della Diagnosi a cadenza quadriennale, con scadenza al 05/12 e caricamento entro il 22/12, in continuità con le precedenti direttive

Il 31 marzo di ogni anno, tutte le imprese non soggette a obbligo di diagnosi, ma che attuano un sistema di gestione ISO 50001 o sono in possesso di diagnosi energetica devono comunicare a ENEA i risparmi energetici conseguiti.
TARGET: Enti pubblici/privati, imprese

I soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere annualmente l’analisi energetica redatta nell’ambito del sistema di gestione dell’energia e il relativo rapporto di sorveglianza (soggetti > 85TJ/anno) oppure la diagnosi energetica ogni 4 anni (Soggetti > 10TJ/anno).
TARGET: Imprese energivore (PMI/GI)

L’ENEA svolge i controlli documentali annuali per accertare la conformità su un campione del 3% delle imprese presenti in banca dati, e trasmette al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un rapporto annuale che traccia l’andamento degli adempimenti delle imprese.
Chi può redigere una Diagnosi Energetica
Le Diagnosi Energetiche per le imprese devono essere redatte secondo criteri di qualità, affidabilità e indipendenza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 102/2014.
Il decreto stabilisce il divieto di redazione interna e richiede lo sviluppo esclusivamente a soggetti qualificati, ovvero gli Esperti di Gestione dell’Energia (EGE), le Società di Servizi Energetici (ESCo) e gli auditori energetici qualificati UNI CEI EN 16247.

Confronto tra soggetti qualificati abilitati alla redazione di Diagnosi Energetiche
La scelta del soggetto qualificato può essere fatta in funzione alla tipologia di obiettivi che si vogliono conseguire mediante l’analisi energetica, partendo dalla semplice analisi energetica fino allo sviluppo di progetti di efficientamento energetico.
Lo studio d-quadro dispone della figura di EGE qualificato (civile/industriale) ai sensi UNI CEI 11339 e offre servizi di consulenza, analisi energetica e sviluppo di soluzioni e interventi volti all’efficientamento energetico per le imprese.