Energy Manager: obiettivi e responsabilità

30/06/2026

L’Unione Europea ha iniziato a valorizzare strumenti di efficienza energetica e uso razionale dell’energia per agire sulla materia energia in una maniera strutturale e meno influenzabile da fattori esterni.

Negli ultimi decenni, il sistema energetico europeo ha progressivamente abbandonato la visione dell’energia come bene abbondante e a basso costo, focalizzandosi invece sul fattore strategico dell’energia sotto il profilo economico, ambientale e geopolitico. Al centro delle politiche energetiche europee si ritrovano tematiche quali la dipendenza dalle importazioni di fonti fossili, la lotta al cambiamento climatico e l’instabilità dei mercati energetici (es. crisi prezzi luce e gas 2021-2023).

Nel contesto italiano, il sistema energetico è da sempre caratterizzato da un’alta dipendenza dalle importazioni di energia, con costi mediamente più elevati della media europea e una conseguente incidenza maggiore sulla competitività industriale. Per affrontare la situazione, l’Italia ha introdotto negli anni Novanta degli strumenti normativi specifici per la gestione razionale dell’energia, anticipando i futuri orientamenti europei, con la Legge 10/1991.

Successivamente, con l’evoluzione dei quadri normativi europei, è stato riconosciuto che le inefficienze energetiche non dipendono unicamente dagli impianti, ma anche dalle scelte gestionali dell’energia. L’energia diventa quindi una variabile gestionale, al pari delle materie prime, del personale e dei processi produttivi.

Il D.Lgs. 115/2008, che recepisce la Direttiva 2006/32/CE, introduce l’esigenza di un ruolo dedicato alla gestione dell’energia in azienda: nasce la figura dell’Energy Manager.

L’Energy Manager

L’Energy Manager è una figura che ricopre per l’azienda il ruolo di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, secondo quanto formalmente previsto dall’art. 19 della Legge 10/91.

L’Energy Manager non è una qualifica professionale specifica, bensì un ruolo attribuibile dall’organizzazione a un soggetto interno o esterno che dispone di competenze tecniche adeguate in materia energetica. Le competenze richieste permettono di:

  • rendere misurabili i consumi aziendali
  • trasformare l’energia da costo passivo a variabile controllabile
  • supportare l’organizzazione in un contesto di crescente complessità energetica
  • fornire una gestione strutturata dell’energia

L’obiettivo dell’Energy Manager è quindi quello di ridurre i consumi energetici e i costi ad essi associati, con il fine ultimo di migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la conformità normativa di un’impresa.

Nell’Art.19 si stabilisce inoltre chi deve nominare l’Energy Manager e quali soglie di consumo fanno scattare l’obbligo.

Soglie di obbligo

Le imprese hanno l’obbligo di nomina dell’Energy Manager secondo le soglie indicate dalla Legge 10/1991. I soggetti obbligati sono suddivisi in due categorie, ovvero le aziende industriali e le aziende nei settori terziario/civile/trasporti, discriminabili dal codice ATECO prevalente.

Le soglie sono impostate su base dei consumi annui di tutti i vettori energetici acquistati ed eventualmente autoprodotti (fotovoltaico, cogenerazione, ecc), utilizzati per la produzione di beni e servizi.  I consumi sono espressi in energia primaria totale (tonnellate equivalenti di petrolio): l’obbligo scatta solo se l’azienda supera le soglie di consumo indicate.

Il soggetto obbligato, secondo quanto indicato dalla Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, è un consumatore di energia sia pubblico che privato, con o senza personalità giuridica, che super la soglia di consumo da normativa. Sono esenti dagli obblighi i gruppi societari, per cui la presenza di rapporti di controllo non richiede l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.

La nomina dell’Energy Manager

La nomina dell’Energy manager è regolata dal FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) mediante gestione online per mezzo del portale dedicato N.E.M.O.v2.

Tempistiche

I soggetti obbligati sono tenuti a nominare l’Energy Manager entro il 30 aprile di ogni anno, a seguito di verifica delle soglie di obbligo. In assenza di obbligo è comunque possibile aderire su base volontaria in qualunque momento, per poi rispettare la scadenza del 30 aprile per il rinnovo negli anni successivi.

Formalizzazione

All’atto della nomina, il rappresentante legale dell’azienda dichiara il settore di appartenenza, i consumi energetici e il nominativo della persona che svolgerà l’incarico di EGE. Alla formalizzazione della comunicazione, L’Energy Manager viene inserito nell’elenco FIRE ufficiale.

Incaricato

La persona incaricata può essere interna (dipendente dell’azienda) o esterna (consulente): tipicamente si predilige una figura interna, incaricata della gestione delle misure e dell’energia, con eventuale appoggio esterno di un Esperto in Gestione Energetica (EGE) per l’analisi dei dati di consumo e lo sviluppo di strategie e interventi di risparmio energetico.

In caso di mancanza della nomina sono previste sanzioni amministrative (art. 132 DPR 380/2001) e l’esclusione dagli incentivi energetici (TEE / certificati bianchi, ecc.).

In d-quadro disponiamo di un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) qualificato nei settori civile e industriale ai sensi della norma UNI CEI 11339. Mettiamo queste competenze a disposizione delle imprese attraverso attività di consulenza, analisi energetica e supporto nella definizione e nello sviluppo di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi.